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Cos'è
l'autocertificazione:
Consiste nella
facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in
sostituzione delle tradizionali certificazioni
richieste, propri stati e requisiti personali, mediante
apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più
autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che
ci sia necessità di presentare successivamente il
certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione
ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità
di controllo e verifica in caso di sussistenza di
ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Dov'è
utilizzabile:
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di
notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le
amministrazioni pubbliche intendendo tutte le
Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
universitarie, le aziende e le amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di
commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico
(compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica
utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate
nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria
nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Come
funziona:
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli
sportelli degli uffici pubblici, è necessario
prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo
previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione,
per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della
sottoscrione (firma) solo quando non sia contestuale ad
una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa
identificazione del dichiarante da parte del pubblico
ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante
può avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti
dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità
personale, munito di fotografia, rilasciato da una
pubblica autorità.
Cosa
fare se non viene accettata:
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio
pubblico che non ammette l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice
penale e rischiano di essere puniti per omissioni o
rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il
responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il
numero di protocollo della stessa e il tipo di
procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo
interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di
sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come
risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per
iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche,
per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della
pratica al Comitato Provinciale della Pubblica
Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è
stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica -
ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se
entro trenta giorni dalla data della richiesta, il
pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto,
scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione
fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di
ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono
richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si
troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente
l'omissione di atti d'ufficio.
Sottoscrizione,
autentica della firma e imposte di bollo:
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva
che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e
autenticata. Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre
2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della
firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà" quando la stessa non è
contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà, può essere
eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai,
cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati
dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di
residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere
la documentazione e dal funzionario incaricato dal
gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere
corisposta dal cittadino quando comprova che l'uso
dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione
dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari,
leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.
Dichiarazioni
non veritiere:
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere
L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad
accertare la veridicità di quanto dichiarato dal
cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione
amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, rapporti di fiduciosa
collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra
parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
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